Decesso di un parente: che fare col conto corrente

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Morte di un parente o un familiare: le pratiche burocratiche per poter disporre dei beni depositati in banca dal defunto. Le differenze tra conto a intestatario unico o cointestato.

 

La morte di un parente stretto, anche se in modo improvviso, deve essere affrontata con la necessaria lucidità per non avere brutte sorprese derivate da questa triste circostanza. Espletate le più urgenti pratiche di rito(comunicazione al medico curante, all’Asl, all’ufficio Anagrafe del Comune, all’impresa di pompe funebri), è importante muoversi quanto prima su un altro fronte: la banca in cui il defunto ha conti correnti o titoli.

 

 

Decesso di un parente: il conto corrente in banca

Non appena riceve comunicazione del decesso, la banca provvede a bloccare il suo conto corrente e qualsiasi altro rapporto tra il defunto e l’istituto di credito. Questo per impedirne l’accesso a chiunque prima che siano stati identificati gli eredi. Ci sono, però, due possibilità: che il conto abbia un unico intestatario oppure che sia cointestato, ad esempio, con il coniuge.

 

 

Conto con intestatario unico

Nel primo caso, gli eredi sono obbligati a comunicare alla banca il decesso del parente attraverso un certificato di morte e di riconsegnare assegni non utilizzati, carte di credito o bancomat. Hanno anche il diritto di conoscere se il loro congiunto aveva altri tipi rapporti con l’istituto. Soltanto quando la pratica di successione verrà risolta, il conto sarà sbloccato ed i legittimi eredi potranno avere accesso al beni del defunto.

 

 

Conto cointestato

Se, invece, il decesso colpisce il cointestatario di un conto, bisogna considerare, anche in questo caso due possibilità:

  • Il conto a firma disgiunta, che consente a ciascuno dei cointestatari di prelevare dei soldi senza il consenso degli altri. Facoltà che, a questo punto, spetterà agli eredi dopo aver fatto una semplice variazione di intestazione a loro favore.
  • Il conto a firma congiunta, che vincola tutti i cointestatati ad essere d’accordo anche per un semplice prelievo. In questo caso, il conto viene bloccato fino all’identificazione attestata dei legittimi eredi, i quali potranno successivamente operare insieme all’intestatario rimasto in vita.

Il conto cointestato, comunque, garantisce agli eredi soltanto il 50%del denaro depositato, mentre l’altra metà può essere liquidata all’intestatario rimasto in vita.

 

 

La tassa di successione

Naturalmente, tutto questo ha un prezzo. Per poter acquisire il patrimonio del parente deceduto bisogna versare delle imposte in base al rapporto di parentela con il defunto. Il primo passo da fare, entro 12 mesi dalla data del decesso, è quello di recarsi all’Agenzia delle Entrate e compilare un modulo da consegnare nella banca in cui il familiare scomparso aveva il conto corrente oppure dei soldi investiti. La tassa di successione varia normalmente da un minimo del 4% ad un massimo dell’8% del valore dei risparmi. C’è un unico caso in cui non si pagherà nulla: quando non verranno superate le franchigie fissate in base ai vincoli di parentela con il defunto. Per avviare le pratiche di successione, dovranno essere presentati in banca il certificato di morte del titolare del conto, lo stato di famiglia, il saldo del conto e l’eventuale copia del testamento.

Legge di bilancio 2017: proposto un emendamento sulle spese funebri e cimiteriali.

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É stato inserito fra gli emendamenti proposti alla legge di bilancio 2017 quello riguardante le misure fiscali sui costi funerari e cimiteriali. L’emendamento in questione è il numero 2.42 a firma Ghizzoni.
Questo il testo proposto:
“Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, per una cifra complessiva pari al 75 per cento delle spese sostenute e documentate, fino a un totale di 7.500 euro»;
b) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: « d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all’importo massimo di 7,500 euro nell’esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera d);
d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all’importo massimo di 7.500 euro nell’esercizio in cui sono corrisposti ».
2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato; b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 127-vicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre ».
2-quater. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 40 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 e nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2017, anche alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere.
2-quinquies. La detrazione spettante ai sensi del comma 2 quater è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica ed energetica, costi funerari e cimiteriali, acquisto mobili).
Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni di euro”.