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Legge di bilancio 2017: proposto un emendamento sulle spese funebri e cimiteriali.

Legge di bilancio 2017: legge-di-bilancio-2017-1-680x360
É stato inserito fra gli emendamenti proposti alla legge di bilancio 2017 quello riguardante le misure fiscali sui costi funerari e cimiteriali. L’emendamento in questione è il numero 2.42 a firma Ghizzoni.
Questo il testo proposto:
“Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, per una cifra complessiva pari al 75 per cento delle spese sostenute e documentate, fino a un totale di 7.500 euro»;
b) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: « d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all’importo massimo di 7,500 euro nell’esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera d);
d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all’importo massimo di 7.500 euro nell’esercizio in cui sono corrisposti ».
2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato; b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 127-vicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre ».
2-quater. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 40 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 e nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2017, anche alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere.
2-quinquies. La detrazione spettante ai sensi del comma 2 quater è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica ed energetica, costi funerari e cimiteriali, acquisto mobili).
Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni di euro”.

Tanatoprassi a Palermo

“Nuovi Gesti – la figura professionale del Tanatoprattore”. Modena, 21/25 novembre 2016.

tanato
Dal 21 al 25 novembre si è svolto a Modena il Corso “Nuovi Gesti – la figura professionale del Tanatoprattore”. Affidato ad un prestigioso docente, il Prof. Javier Eduardo Chavez Inzunza, ha usufruito dell’ottima dotazione tecnologica e della perfetta organizzazione degli spazi tecnici offerte da Terracielo Funeral Home che rappresenta la sede ideale per erogare una formazione di elevatissimo livello. Chavez Inzunza è un noto tanatoprattore spagnolo: socio fondatore della International Academy of Thanatotechnologicial Studies (ente riconosciuto da Fiat-Ifta e da Iats), ha conseguito le proprie specializzazioni in Spagna (Universidad de Salamanca – Universidad Rey Juan Carlos) e in Francia (Institut Français de Thanatopraxie). Supportato dall’efficacia di attrezzature e di prodotti messi a disposizione da Sortem, distributore ufficiale in Italia del colosso americano Dodge, ha fornito ai partecipanti strumenti idonei a rispondere adeguatamente alle richieste delle famiglie consentendo loro di mettere subito in atto le nozioni teoriche e le tecniche operative apprese e dando così concretezza immediata ad una qualificazione professionale di grandissimo valore pratico ed etico. I metodi proposti e sperimentati sul campo hanno affrontato tre obiettivi primari (la disinfezione, la conservazione e il ripristino) per preservare, in condizioni di massima sicurezza, l’aspetto della salma per il periodo necessario al commiato curandone una presentazione estetica in grado di eliminare anche le deturpazioni create da traumi o da ferite. Prossime date dal 23 al 27 gennaio 2017.

Tanatoprassi

La Cappella Palatina è l’unica chiesa italiana tra le 23 più belle al mondo…

PALERMO.cappella_palatina-378x505 La Cappella Palatina, gioiello arabo-normanno di Palermo, è l’unica italiana tra le 23 chiese più belle al mondo secondo la classifica stilata dal Daily Telegraph.
La cappella reale, riconosciuta Patrimonio dell’Unesco, si piazza quattordicesima in classifica, precedendo di una posizione l’altrettanto spettacolare Saint-Chapelle di Parigi. Nella fotogallery, la lista completa delle 23 chiese più belle secondo il giornale britannico.
La Cappella Palatina dal 3 luglio 2015 fa parte dell’«Itinerario Arabo-Normanno di Palermo, Cefalù e Monreale». Fatta costruire nel 1130 da re Ruggero II di Sicilia ma terminata una decina d’anni dopo (1143), fu progettata come chiesa privata della famiglia reale. Oggi è sicuramente uno dei monumenti simbolo della città. A occuparsi dei servizi turistici è la Fondazione Federico II. Al suo interno, i mosaici bizantini tra i più importanti della Sicilia. L’immagine più famosa è la raffigurazione del Cristo Pantocreatore, che sovrasta imponente sulla cupola della chiesa.
Il gigantesco Cristo Pantocratore ha in mano un libro in cui sono scritti i passi del vangelo di Giovanni: “Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.”, sia in latino che in greco.

CREMAZIONE IN ITALIA

rito funebre

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CREMAZIONE A PALERMO

Come si svolge la cremazione

La pratica della cremazione prevede l’incenerimento della salma in appositi impianti presenti in Italia, e nella conseguente raccolta delle ceneri in un’apposita urna.

Le ceneri possono essere destinate alla tumulazione oppure alla dispersione, secondo la normativa vigente in materia, ma possono anche essere conservate privatamente dai parenti della persona scomparsa. In quest’ultimo caso, l’urna deve essere realizzata in un materiale resistente non degradabile e sigillata con saldatura, anche a freddo o tramite collanti.
Per lo svolgimento della cremazione è previsto il pagamento di una tariffa stabilita dal Ministero dell’Interno e aggiornata anno per anno, in base al Decreto Ministeriale del 1° luglio del 2002, elaborato di concerto con il Ministero della Salute.

Chi può richiedere la cremazione

Esistono diverse modalità per richiedere la cremazione che riassumiamo qui di seguito:
Volontà testamentaria espressa dal defunto
Volontà manifestata da parte dei parenti del defunto : in primo luogo dal coniuge o, in sua mancanza, dal parente più prossimo, individuato sulla base degli articoli 74 e seguenti del Codice Civile. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, è necessario che gli stessi siano tutti d’accordo.
Iscrizione a una società di cremazione, con presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’associato e convalidata dal presidente della stessa associazione. In questo caso la società di cremazione farà valere la volontà del defunto anche in presenza di familiari dissenzienti.

Come richiedere la cremazione

La cremazione deve essere autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, previa presentazione di un atto scritto che testimoni la volontà di cremazione. La documentazione deve includere un certificato redatto dal medico curante o dal medico necroscopico, con firma autenticata dal coordinatore sanitario. Deve risultare escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Tempi di rilascio e validità

In presenza delle condizioni previste dalla legge, il rilascio dell’autorizzazione è immediato e la sua validità è illimitata.

http://www.cremazionepalermo.it/servizio-cremazioni

La cremazione in sicilia

Il perchè della cremazione in Sicilia

Il movimento cremazionista si basa su un principio ontologico che ha radici profonde. L’uomo ha sempre guardato con timore, e con orrore, al processo biochimico della decomposizione. Il mistero della morte, così spirituale, così inconoscibile se non dopo il “salto”, si è sempre scontrato con le leggi inesorabili della materia. L’oltraggio del disfacimento, vissuto come un’offesa alla dignità dell’uomo, si è inoltre sempre accompagnato a un rischio dal punto di vista igienico-sanitario.
Ogni cultura ha quindi cercato, a suo modo, di allontanare dalla percezione comune il processo di decomposizione. C’è chi ha scelto di inumare i morti nella terra, chi di tumularli all’interno di tombe, chi di sfidare il tempo e le leggi della natura con l’imbalsamazione. E chi di accelerare il processo annientandolo, attraverso la cremazione.

urna cremazione
La cremazione in sicilia è un’alternativa al ritorno alla terra, una pratica che va al di là del tentativo di fermare il tempo. Con essa viene completamente rivoluzionato il concetto del corpo che torna alla terra, per proiettare le spoglie mortali verso l’alto. La filosofia della cremazione va oltre la concezione ordinaria della materia e del tempo, e di ciò che alla materia e al tempo sopravvive, sotto forma di memoria e di spirito.
L’Impresa Funebre Fratelli Paternostro è pronta a offrire tutta la sua consulenza per una scelta consapevole, e per un servizio di cremazione attento e professionale.
Contattateci per maggiori informazioni.

fonte 

Cosa Fare in Caso di Decesso

Decesso avvenuto in struttura sanitaria

Nel caso in cui il decesso avvenga in ospedale, casa di cura privata o casa di riposo, contattate immediatamente il numero 091.616.14.04, attivo 24 su 24 il nostro personale Vi raggiungerà nel più breve tempo possibile e provvederà al disbrigo delle pratiche inerenti, dietro delega dei familiari e a tutte quelle incombenze del caso: dalla preparazione del defunto per la vestizione, alla sistemazione definitiva della salma. Garantiamo tempestività e immediatezza in ogni nostro intervento.
La Fratelli Paternostro s.n.c. presente dal 1958 a Palermo, al fine di evitare il riflettersi di situazioni incresciose invita a diffidare da altre ditte omonime che si qualifichino appartenenti alla nostra stessa Organizzazione.

documenti decesso

Decesso avvenuto in abitazione privata
Contattate tempestivamente il numero 091.616.14.04, attivo 24 su 24 Vi raggiungeremo nel più breve tempo possibile.

Mentre attendete l’arrivo del nostro personale cercate di prendere contatto con il medico di famiglia per compilare la documentazione attestante l’avvenuto decesso (moduli da noi forniti).
Decesso avvenuto in luoghi pubblici o all’estero
Nel caso in cui si tratti di morte violenta contattaci immediatamente, effettueremo lo spostamento della salma, con le autorizzazioni necessarie, dal luogo del decesso tramite l’utilizzo di mezzi idonei.
Se il decesso dovesse avvenire in territorio estero questa circostanza potrebbe richiedere il coinvolgimento di Consolati, Ambasciate o Prefetture a seconda del Paese in cui è avvenuto il decesso.
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Contattateci direttamente tramite i numeri:
Centralino  091.616.14.04
Fax  091.616.83.64
Continuo  333.23.23.849
attivi 24 su 24 ed un nostro incaricato seguirà personalmente tutte le Vostre esigenze.

L’Impresa è convenzionata con:
Diversi Istituti Religiosi è non, presenti in tutto il territorio Siciliano
CONGREGAZIONI SS. SACRAMENTO CON SEDE IN PARROCCHIA S. GIUSEPPE AI CHIAVELLI – PALERMO
CONGREGAZIONI S. GIUSEPPE CON SEDE IN PARROCCHIA S. GIUSEPPE AI CHIAVELLI – PALERMO
Associazione di mutuo soccorso (Vigili del fuoco) Palermo
CRAL AMAT PALERMO
Collaboriamo con il dipartimento del soccorso pubblico e della difesa civile
Fiduciari di diversi consolati esteri di carriera ed onorari in Italia
L’Impresa è conosciuta a livello Internazionale e collabora con Enti Militari – Capitanerie di Porto – Assicurazioni Internazionali
Trasparenza nei prezzi
Condizioni economiche di favore per gli iscritti a tutte le associazioni convenzionate

Cerimonia Funebre

Palermo la Cerimonia Funebre

Il rito funebre, o funerale, è un rituale civile o religioso che si celebra in seguito alla morte di una persona. Gli usi e le tradizioni relative a tale evento variano secondo il luogo, la fede religiosa od il desiderio del defunto o dei suoi congiunti. E’ celebrato in genere al cospetto della salma con la partecipazione di alcuni individui appartenenti al gruppo sociale di riferimento (famiglia, amici, conoscenti, colleghi, ecc.) ed è spesso presieduto da un’autorità di riferimento sociale (tra queste si include ovviamente i ministri del culto), politico o morale.
In Italia, seppur sia un Paese con copiosa produzione normativa, le materie funebri sono coperte da esigua regolamentazione, nella quale è del tutto prevalente l’aspetto sanitario (norme di sicurezza epidemiologica). cerimonia funebre palermoL’ inespresso e non codificato diritto funebre (diritto ad una rispettosa sepoltura), non è sempre stato rispettato con uguaglianza: sino a pochi secoli fa, infatti, ad alcune categorie di defunti (fra i quali i suicidi e gli attori) era vietato dedicare onoranze funebri e addirittura veniva negata loro l’ordinaria sepoltura (si inumavano in terra sconsacrata).
In Italia generalmente le volontà del defunto in merito alla modalità di esecuzione del funerale vengono rispettate ma, per maggiore sicurezza, si può redigere o un testamento olografo (scritto cioè a mano, di proprio pugno, datato e firmato) e consegnarlo a un notaio in busta chiusa, oppure un testamento pubblico (scritto direttamente da un notaio).

 

Le cerimonie funebri possono essere civili o religiose

Anche nel rito civile si richiama la collettiva al rispetto per la morte e si svolgono i prescritti riti simbolici.
Per quanto riguarda i riti religiosi, quello maggiormente diffuso nel nostro Paese è il rito cristiano. Nella tradizione cattolica italiana, il funerale si divide generalmente in tre parti principali:
La “contemplazione” o “veglia”, durante la quale il corpo del defunto è esposto nella bara. Vi partecipano i parenti e gli amici e, normalmente, non vi è un rigido protocollo di comportamento da seguire.
La “cerimonia funebre”, durante la quale il sacerdote officia la Santa Messa esequiale in chiesa e la bara viene aspersa con l’acqua benedetta e incensata. Al termine un amico o un parente della persona scomparsa può leggere un elogio funebre riguardo la vita e le attività del defunto.
Il “funerale”, che si tiene di solito a fianco della tomba o cappella o nelle vicinanze del crematorium, dove il corpo del deceduto viene infine sepolto o cremato. Spesso il percorso dalla chiesa al cimitero è seguito – per lo più a piedi – dai partecipanti al rito funebre o da una selezione di questi. Alla fine della cerimonia possono essere presentate le condoglianze agli intimi del defunto.
La Chiesa Cattolica, ai sensi del canone 1184 del Codice di Diritto Canonico, si riserva il diritto di negare le esequie nei seguenti casi:
qualora il defunto sia notoriamente apostata, eretico, scismatico o abbia provveduto a cancellare gli effetti civili del battesimo;
qualora il defunto abbia scelto la cremazione del proprio corpo per motivi contrari alla fede cristiana;
qualora si tratti di peccatori manifesti, le cui esequie darebbero pubblico scandalo ai fedeli.
La negazione delle esequie è applicabile se prima della morte i defunti non hanno dato alcun segno di pentimento.

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Certificazioni

Certificazioni di Morte :

Regole utili per i medici di famiglia sulla certificazione di morte
(schema riassuntivo relativo ai comportamenti da tenere da parte del medico di famiglia nell’ambito del panorama costituito dalla morte e dalle complesse regole contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria)
Le certificazioni possibili nell’ambito della regolamentazione di polizia mortuaria sono essenzialmente tre, anche se una di esse non è una certificazione, bensì una denuncia (nessuna a pagamento).

 

Constatazione del decesso

Questo certificato viene raramente richiesto al medico di famiglia, tranne che in alcune zone del Paese, dove ciò accade relativamente di frequente.
Il certificato viene solitamente redatto da:
medico di Continuità Assistenziale o dell’Emergenza, chiamato al capezzale del deceduto, che si trova ad assistere al decesso oppure che arriva a decesso ormai avvenuto (viene di solito richiesto dai parenti oppure redatto spontaneamente da queste figure professionali);
qualsiasi medico, compreso il medico di famiglia, a cui viene richiesto dalla Polizia oppure dai Carabinieri intervenuti sul luogo di un decesso (molto spesso verificatosi per cause violente). In questo caso il medico diventa Ausiliario di Polizia Giudiziaria e non può rifiutarsi di rilasciare il certificato, che serve essenzialmcertificato di morteente all’Autorità Giudiziaria per poter spostare il cadavere dal luogo del decesso all’obitorio, dove avrà poi luogo la ricerca della causa della morte da parte del medico-legale (o dell’anatomo-patologo), tramite ispezione cadaverica, riscontro diagnostico od autopsia giudiziaria.
E’ molto importante che il medico di famiglia, dopo aver identificato il cadavere tramite un documento di identità o attraverso la conoscenza personale di qualche astante e dopo aver descritto grossolanamente nel certificato le condizioni del cadavere, concluda sempre ed invariabilmente che “il decesso è avvenuto per cause clinicamente da me non accertabili”. Questo perchè la certificazione serve soltanto per spostare il cadavere e nessuno vuole dal medico, anche se di facile intuibilità, la causa della morte; se questa dovesse rivelarsi fallace, infatti, sarebbe fonte di grossi guai giudiziari per il medico (falso ideologico e/o favoreggiamento in caso di omicidio). Si pensi ad esempio al caso di un cadavere appeso per il collo ad una corda: è difficile decidere senza ulteriori accertamenti se si tratta di omicidio, suicidio o sospensione di cadavere.

Certificato di morte

In base alla nostra Legge, per poter dichiarare il decesso è necessario che prima un medico ispezioni il cadavere e che una successiva certificazione medica lo comprovi. Detto certificato viene rilasciato solo dal medico di Funzione Pubblica, sia esso medico-legale, igienista o medico di distretto, a seconda degli accordi presi sul territorio dalle Asl. Il certificato non può essere redatto prima che siano passate 15 ore dal decesso e solitamente riporta, tra le cause della morte, i dati presenti sulla denuncia Istat; nei casi in cui quest’ultima non sia stata redatta dal medico curante (periodi festivi o morte improvvisa senza assistenza medica), sarà proprio il medico di Funzione Pubblica a compilarla insieme a questo certificato.

Denuncia ISTAT delle cause di morte

Si tratta di una denuncia obbligatoria e non di un certificato; pertanto le discussioni su una sua presunta remunerazione sono fuorvianti e del tutto fuori luogo. La denuncia Istat deve essere rilasciata dal medico “curante” e non è necessario che abbia assistito al decesso per compilarla; questo è un punto molto importante, ribadito anche da una sentenza della Suprema Corte: la certificazione deve essere sempre l’esito finale di una visita, mentre per una denuncia ciò non è necessario.
Il Regolamento di Polizia Mortuaria chiarisce che deve essere il medico curante a compilarla, ma va detto che per “medico curante” non si intende sempre e soltanto il medico di famiglia: medico curante è da intendersi colui che ha assistito il paziente negli ultimi tempi della sua vita, riuscendo pertanto a venire a conoscenza di quelle che potrebbero esserne state le probabili cause del decesso. Pertanto il medico curante, che nella maggior parte dei casi coincide con il medico di famiglia, potrebbe essere il medico ospedaliero nei decessi avvenuti in ospedale, oppure ancora un semplice medico libero-professionista.certificato di decesso
Ma come si deve comportare un medico di famiglia nei casi di morte improvvisa? Se la morte improvvisa, avvenuta senza assistenza medica, si è verificata in casa, dopo un’accurata ispezione cadaverica per escludere eventuali reati penali, anche senza alcuna certezza sulle eventuali cause della morte, il medico di famiglia può compilare ugualmente l’Istat, a meno che non siano i parenti a chiedere con insistenza un riscontro diagnostico (il che succede assai raramente). Se invece il decesso è avvenuto per strada, il cadavere segue di solito la strada dell’obitorio e sarà il medico legale a compilare la denuncia delle cause di morte dopo gli accertamenti previsti dalla Legge. E’ evidente che in tutti i casi in cui il medico di famiglia abbia dei dubbi, per la situazione in cui è stato trovato il cadavere o per le modalità in cui potrebbe essersi determinato il decesso, si asterrà dal certificarne le cause, rimettendo la denuncia a chi è deputato a farlo per Legge. E’ opportuno ricordare che la denuncia Istat è importante solo ai fini statistici, per cui l’unico campo da compilare obbligatoriamente è il primo, e cioè quello relativo alla “causa iniziale”; gli altri campi possono essere lasciati tranquillamente in bianco. Tuttavia è preferibile compilare anche quello relativo alla “causa finale”, indicando “Arresto cardiorespiratorio”.

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Reversibilità Pensione

Reversibilità della Pensione :

Le prestazioni pensionistiche si inseriscono nel quadro generale della previdenza sociale e sono costituite da quattro erogazioni fondamentali:
la pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi;
la pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti;
la pensione di anzianità;
la pensione ai superstiti.

Quest’ultima prestazione previdenziale è quella che interessa per la trattazione dell’argomento in esame. La pensione ai superstiti può rivestire due forme: indiretta e di reversibilità.
Quest’ultima spetta al defunto il quale fosse già titolare di pensione diretta (vecchiaia, inabilità, anzianità). Essa spetta, altresì, al coniuge separato e divorziato che ha diritto a tale pensione purchè ricorrano le seguenti condizioni: a) sia titolare di assegno di divorzio; b) non si sia risposato; c) l’ex coniuge abbia iniziato l’assicurazione presso l’INPS prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La legge prevede (L.74/87), inoltre, che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione anche se il defunto si sia risposato e sia in vita il nuovo coniuge. In questo caso, però, l’INPS non paga automaticamente la pensione ma deve attendere una specifica sentenza del tribunale che divida la pensione tra i due interessati (coniuge ed ex coniuge) in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno.

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