Si svolgerà ad Amsterdam dall’8 al 12 dicembre LXRY 2016 (www.lxry.nl), uno fra gli appuntamenti più attesi nel panorama delle rassegne internazionali che riuniscono i massimi esponenti nel settore dei beni di lusso. Fra le eccellenze che rappresenteranno ai più elevati livelli il prodotto italiano di qualità spicca Art Funeral Italy di Paolo Imeri, brand specializzato nell’arte funeraria che ha da tempo abituato i propri estimatori a scoprire proprio in questo genere di eventi le ultime novità di prodotto riservate ad un mercato di nicchia. Ma il vero carattere distintivo dell’azienda di Caravaggio è quello di essere fortemente impegnata nella valorizzazione dell’artigianato italiano grazie ad oggetti dalla fortissima identità costruiti totalmente nel nostro Paese con le essenze più pregiate. Prodotti raffinati e alla portata di tutti, dal design esclusivo e dalle linee morbide e pulite: queste sono le peculiarità di Art Funeral Italy di Paolo Imeri che in Olanda presenterà un prestigioso cofano funebre in teak e una nuova linea artistica di urne cinerarie, tutti rigorosamente realizzati a mano.
Archivi tag: rito funebre
Dopo 500 anni aprono la tomba di Gesù Cristo: ecco cosa hanno scoperto.
Durante una fase dei lavori di restauro del Santo Sepolcro di Gesù, gli specialisti dell’Università di Atene hanno avuto a disposizione la bellezza di 60 ore per aprire la tomba di Cristo rimasta sigillata con un’enorme lastra di marmo dal 1555. Secondo molti esperti, però, è impossibile stabilire se la tomba recentemente scoperta sia proprio quella in cui fu sepolto Gesù di Nazareth. La presenza di altre tombe, però, spiega chiaramente che quella zona era un cimitero ebraico fuori le mura di Gerusalemme. Se si prendono in considerazione, poi, i versetti della Bibbia in cui si legge: “E così Gesù ha sofferto fuori della porta della città”, non è difficile immaginare che sia proprio questo il luogo in cui Cristo fu sepolto. “Potremmo non essere assolutamente certi che il sito del Santo Sepolcro sia il luogo di sepoltura di Gesù, ma sicuramente non c’è altro sito che può farci porgere la stessa domanda. Quindi, non abbiamo alcun motivo per rifiutare l’autenticità di questa scoperta” ha spiegato Dan Bahat, l’ex archeologo della città di Gerusalemme. Secondo la tradizione cristiana il corpo di Gesù, fu posto su una lastra tagliata da una cava di calcare dopo che venne crocifisso dai Romani. La lastra sepolcrale era racchiusa in una struttura nota come l’Edicola. Si trattava di una struttura decorata dove venivano appesi lampade ad olio e candelabri. Secondo tradizione, nell’edicola il corpo di Gesù fu unto e avvolto in un panno e sepolto prima della risurrezione.
Fondo per il rimpatrio -Fratelli Paternostro S.n.c.-
[yasr_overall_rating size=”medium”]
[yasr_visitor_votes size=”medium”]
Il Fondo per il rimpatrio (Legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 13 e 14) è stato istituito presso l’Inps, con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.
Lo stesso Fondo assicura anche il rimpatrio delle salme dei lavoratori extracomunitari deceduti in Italia.
La contribuzione è stata soppressa dall’anno 2000, quindi si tratta di un Fondo ad esaurimento e le domande potranno essere accolte nei limiti della capienza residua del Fondo stesso.
A CHI SPETTA
Ai lavoratori subordinati extracomunitari.
In caso di rimpatrio di salme di lavoratori subordinati extracomunitari la richiesta può essere presentata da:
parenti entro il 4° grado della persona deceduta, residenti in Italia;
gli organismi rappresentativi di cittadini stranieri immigrati, formalmente istituiti presso le Amministrazioni Comunali;
le associazioni di cittadini stranieri immigrati non appartenenti all’Unione Europea, iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le amministrazioni locali, regionali o statali;
le associazioni od organizzazioni che svolgono attività a favore degli immigrati e che siano iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le amministrazioni locali, regionali o statali.
REQUISITI
I requisiti per richiedere l’intervento del Fondo per il rimpatrio nello Stato di cui hanno la cittadinanza sono:
residenza in Italia;
regolare permesso di soggiorno (anche scaduto purché la scadenza non sia superiore a sei mesi);
valido rapporto di lavoro subordinato e per i quali sia stato versato (o sia dovuto) almeno un contributo obbligatorio;
mancanza di mezzi economici per sostenere le spese a tal fine necessarie che deve essere attestata mediante una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal lavoratore stesso al momento della richiesta di intervento del Fondo. Per mancanza di mezzi economici deve intendersi il possesso, da parte del lavoratore extracomunitario, di un reddito il cui ammontare, nel corso dell’anno, non sia superiore a quello necessario per ottenere la pensione sociale.
Il lavoratore extracomunitario, poiché la legge espressamente non lo vieta, può beneficiare più di una volta della prestazione a carico del Fondo per il rimpatrio, purché il nuovo rapporto di lavoro, regolarmente costituito, non sia stagionale e siano trascorsi almeno due anni dal precedente rimpatrio.
In caso di rimpatrio di salme di lavoratori subordinati extracomunitari valgono gli stessi requisiti.
QUANTO SPETTA
L’INPS si assume l’onere del rimpatrio sostenendo il costo del biglietto relativo al mezzo di trasporto di cui il lavoratore si servirà (aereo, treno, nave o altro mezzo pubblico).
In caso di rimpatrio di salma di lavoratore subordinato extracomunitario l’Istituto rimborsa le spese funerarie e di trasporto per il rimpatrio della salma stessa alla persona che le ha sostenute.
A CHI NON SPETTA
Non possono usufruire del fondo per il rimpatrio:
i lavoratori frontalieri;
i lavoratori stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
3. gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica Italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni e compiti specifici, per un periodo determinato, e che siano tenute a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
gli artisti e i lavoratori dello spettacolo, salvo quanto previsto dal comma 2 della citata legge;
i marittimi;
tutti i cittadini degli stati membri della CEE;
i lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari più favorevoli anche in attuazioni di accordi internazionali.
LA DOMANDA
Per la concessione della prestazione gli interessati devono presentare apposita domanda tramite uno dei seguenti canali (circolare INPS n. 42 del 21.03.2012):
web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it servizi On-line – Servizi per il cittadino – Invio domande di prestazione a sostegno del reddito – Rimpatrio lavoratore extracomunitario.
telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;
enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.
La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:
passaporto;
dichiarazione dell’ultimo datore di lavoro comprovante il rapporto di lavoro o documenti equivalenti (bollettino del versamento dei contributi, copia dell’autorizzazione all’avviamento al lavoro controfirmata dal datore di lavoro, busta paga, ecc.);
Dopo aver effettuato tutti gli adempimenti di competenza l’Istituto comunicherà per iscritto agli interessati, il diritto o meno alla prestazione, invitandoli, in caso positivo, ad attendere apposita comunicazione da parte dell’organizzazione internazionale per le migrazioni (O.I.M.), organizzazione incaricata dall’Istituto di curare il rilascio dei titoli di viaggio necessari per il rimpatrio.
In caso di rimpatrio di salma di lavoratore extracomunitario il firmatario della domanda, presentata anche in questo caso esclusivamente in via telematica, dovrà:
essere un familiare o la persona che avrà sostenuto tutte le spese di trasporto della salma;
rilasciare la dichiarazione di responsabilità, attestante lo stato di indigenza del lavoratore deceduto.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
documentazione attestante la relazione di parentela;
certificato di morte della persona immigrata, attestante data e luogo del decesso;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le spese non sono state sostenute da altra istituzione o ente pubblico;
fattura e/o altra documentazione contabile relativa alle spese sostenute per il trasferimento della salma.
La liquidazione agli interessati delle spese sostenute per la traslazione della salma è effettuata direttamente dall’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) che successivamente richiederà all’Agenzia Complessa di Ostia-Lido il rimborso degli importi anticipati per conto dell’INPS.
CREMAZIONE: L’alternativa a Palermo per la Sicilia
Un cambiamento nella cultura di Messina – Un’inversione di tendenza passata in secondo piano, ma che spiega bene il trascorrere dei tempi. Nella città dello Stretto ha iniziato a prender piede, con un certo successo, il fenomeno della cremazione nello storico campo santo del luogo. L’impianto crematorio, realizzato al cimitero Monumentale di Messina, è entrato in funzione il 22 agosto, ma sembra aver già un grande seguito. Può apparire incredibile, eppure è così. In soli tre mesi sono state effettuate ben 350 cremazioni, ovvero quattro al giorno. Il 50 per cento delle cremazioni ha riguardato non residenti e nell’ordine, sulle tre scelte consentite dopo questa pratica, c’è al primo posto l’affidamento delle ceneri, al secondo l’opzione della collocazione dentro il cimitero e al terzo posto la dispersione in ambienti naturali. Una vera e propria rivoluzione per una città come Messina, che ha sempre fatto dell’arte funeraria un vanto e una tradizione imprescindibile. Un cambiamento radicale in nome del rispetto dell’ambiente, considerando che l’impianto, ad altissima tecnologia, non emette fumi in atmosfera come prescritto dai più recenti orientamenti normativi europei, internazionali e dalle indicazioni regionali.
Una soluzione contro quell’orrendo deposito di defunti – È una soluzione concreta al problema decennale che attanaglia il cimitero messinese. Si, il riferimento è a quell’antipatico deposito di bare che si trova dentro il Monumentale. Un luogo sempre pieno, dove in estate sono attivi dei ventilatori per impedire che si alzi un cattivo odore dovuto alla putrefazione dei cadaveri. Parenti e amici, spesso e volentieri, sono costretti ad attendere mesi e mesi per veder tumulata la persona cara. Uno strazio, una mancanza di rispetto che per i residenti in altre zone d’Italia è qualcosa di incredibile. Provate a raccontargli la storia del deposito e vedrete quale sarà la loro reazione. Eppure è la triste realtà. In un contesto del genere, però, la cremazione potrebbe essere una soluzione alternativa. Una scelta intelligente sotto diversi punti di vista: si rispetta l’ambiente circostante, si recupera spazio e magari un giorno si porrà fine alle orrende costruzioni di palazzine in cui vengono tumulati i defunti e inoltre si contribuisce a svuotare quel maledetto deposito. Un salone utilizzato come se non ci fosse alcun riguardo per i morti. Un vero e proprio paradosso da queste parti, tenendo presente la centralità che il messinese attribuisce alla tradizione dei defunti.
Una pratica economica per i residenti, ma ci saranno agevolazioni per tutti – Le cremazioni, ormai, sono approvate dalla Chiesa cattolica e nel cimitero Monumentale di Messina hanno permesso di iniziare a svuotare il deposito che al momento conta circa 400 salme. Molti familiari che hanno i loro cari “parcheggiati” in quel luogo irrispettoso, hanno deciso di fare il grande passo e pur di toglierli da quello spazio si sono convinti della bontà della pratica di cremazione. In realtà, è bene sottolinearlo, diverse persone hanno iniziato a guardare con interesse alla cremazione anche per i costi esigui per i residenti e qui la crisi economica ha il suo peso: il prezzo è di 410,40 euro. Già, i residenti. È necessario fare una distinzione tra abitanti e altre persone provenienti da diverse città del sud Italia, perché l’impianto crematorio di Messina sta diventando un punto di riferimento nel meridione. È molto apprezzato per l’efficienza e il rispetto del dolore. L’unica pecca è quella dei prezzi. La differenza con un residente, infatti, è sin troppo evidente: si parte da 577 o 857 euro, fino a 1.167 euro per la cremazione di defunti extra residenti i cui corpi sono stati posizionati in casse con doppio zinco. Da gennaio, però, per venire incontro alle esigenze dei non residenti entreranno in vigore delle agevolazioni per abbassare i costi: il pagamento online e le prenotazioni per le operazioni di cremazione.
Funermostra 2017. Il business in primo piano.
Funermostra, l’Esposizione Internazionale dei prodotti e dei Servizi Funerari, prepara la prossima edizione in programma a Valencia dal 24 al 26 maggio 2017. L’evento, per il quale è iniziata la commercializzazione degli spazi, si prefigge di accrescere la propria offerta espositiva e per tale motivo ha incrementato la propria azione di promozione a livello nazionale ed internazionale. Le prospettive sono decisamente interessanti. “Molte aziende estere, prevalentemente da Italia e Portogallo, hanno manifestato interesse ad essere presenti per cogliere le opportunità offerte dal mercato spagnolo”, afferma Beatriz Colom, direttore di Funermostra. “E anche i più importanti Gruppi funerari della Spagna, così come l’Associazione Nazionale dei Servizi Funebri (Panasef), hanno già assicurato la propria presenza per recitare un ruolo di primo piano all’interno della rassegna. Nella precedente edizione abbiamo registrato la presenza di oltre 1.100 imprese funebri e di più di 2.500 professionisti. Nel 2017 ci proponiamo di superare questi risultati proponendoci anche come piattaforma di business e di networking per il comparto funerario e cimiteriale”.
Il Papa scrive a una bimba malata. La lettera letta ai funerali.
“Carissima Paolina, le tue foto sono sulla mia scrivania, perché nel tuo sguardo veramente speciale io vedo la luce della bontà e dell’innocenza. Grazie per avermele inviate!“. Inizia così una lettera indirizzata il 22 settembre da Papa Francesco a una bambina gravemente malata, resa nota nei giorni scorsi in occasione del suo funerale.
Decesso di un parente: che fare col conto corrente
Morte di un parente o un familiare: le pratiche burocratiche per poter disporre dei beni depositati in banca dal defunto. Le differenze tra conto a intestatario unico o cointestato.
La morte di un parente stretto, anche se in modo improvviso, deve essere affrontata con la necessaria lucidità per non avere brutte sorprese derivate da questa triste circostanza. Espletate le più urgenti pratiche di rito(comunicazione al medico curante, all’Asl, all’ufficio Anagrafe del Comune, all’impresa di pompe funebri), è importante muoversi quanto prima su un altro fronte: la banca in cui il defunto ha conti correnti o titoli.
Decesso di un parente: il conto corrente in banca
Non appena riceve comunicazione del decesso, la banca provvede a bloccare il suo conto corrente e qualsiasi altro rapporto tra il defunto e l’istituto di credito. Questo per impedirne l’accesso a chiunque prima che siano stati identificati gli eredi. Ci sono, però, due possibilità: che il conto abbia un unico intestatario oppure che sia cointestato, ad esempio, con il coniuge.
Conto con intestatario unico
Nel primo caso, gli eredi sono obbligati a comunicare alla banca il decesso del parente attraverso un certificato di morte e di riconsegnare assegni non utilizzati, carte di credito o bancomat. Hanno anche il diritto di conoscere se il loro congiunto aveva altri tipi rapporti con l’istituto. Soltanto quando la pratica di successione verrà risolta, il conto sarà sbloccato ed i legittimi eredi potranno avere accesso al beni del defunto.
Conto cointestato
Se, invece, il decesso colpisce il cointestatario di un conto, bisogna considerare, anche in questo caso due possibilità:
- Il conto a firma disgiunta, che consente a ciascuno dei cointestatari di prelevare dei soldi senza il consenso degli altri. Facoltà che, a questo punto, spetterà agli eredi dopo aver fatto una semplice variazione di intestazione a loro favore.
- Il conto a firma congiunta, che vincola tutti i cointestatati ad essere d’accordo anche per un semplice prelievo. In questo caso, il conto viene bloccato fino all’identificazione attestata dei legittimi eredi, i quali potranno successivamente operare insieme all’intestatario rimasto in vita.
Il conto cointestato, comunque, garantisce agli eredi soltanto il 50%del denaro depositato, mentre l’altra metà può essere liquidata all’intestatario rimasto in vita.
La tassa di successione
Naturalmente, tutto questo ha un prezzo. Per poter acquisire il patrimonio del parente deceduto bisogna versare delle imposte in base al rapporto di parentela con il defunto. Il primo passo da fare, entro 12 mesi dalla data del decesso, è quello di recarsi all’Agenzia delle Entrate e compilare un modulo da consegnare nella banca in cui il familiare scomparso aveva il conto corrente oppure dei soldi investiti. La tassa di successione varia normalmente da un minimo del 4% ad un massimo dell’8% del valore dei risparmi. C’è un unico caso in cui non si pagherà nulla: quando non verranno superate le franchigie fissate in base ai vincoli di parentela con il defunto. Per avviare le pratiche di successione, dovranno essere presentati in banca il certificato di morte del titolare del conto, lo stato di famiglia, il saldo del conto e l’eventuale copia del testamento.
Legge di bilancio 2017: proposto un emendamento sulle spese funebri e cimiteriali.
Legge di bilancio 2017:
É stato inserito fra gli emendamenti proposti alla legge di bilancio 2017 quello riguardante le misure fiscali sui costi funerari e cimiteriali. L’emendamento in questione è il numero 2.42 a firma Ghizzoni.
Questo il testo proposto:
“Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, per una cifra complessiva pari al 75 per cento delle spese sostenute e documentate, fino a un totale di 7.500 euro»;
b) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: « d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all’importo massimo di 7,500 euro nell’esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera d);
d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all’importo massimo di 7.500 euro nell’esercizio in cui sono corrisposti ».
2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato; b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 127-vicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre ».
2-quater. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 40 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 e nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2017, anche alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere.
2-quinquies. La detrazione spettante ai sensi del comma 2 quater è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica ed energetica, costi funerari e cimiteriali, acquisto mobili).
Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni di euro”.
Testamento
il Testamento in caso di Morte
In diritto si definisce testamento l’atto revocabile con cui un soggetto, detto testatore, dispone delle sue sostanze o detta disposizioni di carattere non patrimoniale per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Esso appartiene alla categoria del negozio giuridico ed è un atto unilaterale a causa di morte.
Caratteristiche del testamento sono:
Revocabilità (il testatore può sempre eliminare o modificare l’atto);
Unilateralità (produce i suoi effetti a prescindere dall’accettazione del chiamato all’eredità);
Tipicità (non esistono altri atti con il quale è possibile disporre delle proprie sostanze dopo la morte);
Personalità (da cui consegue la nullità di ogni atto col quale si attribuisca all’arbitrio di terzi la scelta dell’erede o del legatario o la determinazione delle quote ad essi spettanti; il terzo al massimo potrà essere chiamato a scegliere il legatario tra più individui o enti indicati espressamente dal testatore);
Formalismo (la legge stabilisce i modi in cui può essere redatto il testamento, in ogni caso è sempre necessaria la forma scritta).
Le forme tipiche del testamento sono stabilite dal codice civile agli articoli 601 e seguenti. E’ necessario inoltre distinguere tra testamenti ordinari e testamenti speciali.
Sono testamenti ordinari:
il testamento olografo: atto scritto, datato e sottoscritto dal testatore;
il testamento pubblico: atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore;
il testamento segreto: atto redatto dal testatore e consegnato dallo stesso ad un notaio in presenza di due testimoni.
Sono testamenti speciali:
il testamento in occasione di malattie contagiose o di calamità pubbliche;
il testamento in navigazione marittima o aerea;
il testamento dei militari o assimilati.
Il testatore può manifestare, accanto alla volontà diretta solo agli effetti tipici del testamento, una volontà alla quale ineriscano elementi che hanno la funzione di incidere in vario modo sugli effetti del negozio testamentario: la condizione (le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva), il termine (è vietata l’apposizione di termini all’istituzione di erede ma è invece ammesso il legato sottoposto a termine, quando la titolarità del bene passa ad un altro soggetto ma o si estingue o ricade nella sfera giuridica dell’erede al momento della scadenza del termine stesso) e l’onere (peso che il gratificato di una liberalità subisce per volontà del testatore e può consistere sia nell’erogazione di una parte del vantaggio patrimoniale per un certo scopo, sia nel compiere un’azione o una omissione in favore del disponente o di un terzo).
E’ importante analizzare nel dettaglio il potere di revoca delle disposizioni testamentarie: poiché si può disporre per dopo la morte e la volontà non deve avere effetti prima di tale momento, non vi è motivo di impedire che la volontà già manifestata possa essere mutata. Il legislatore ha vietato ogni rinunzia alla facoltà di revoca, ma non è consentita la revoca del testamento al di fuori dei casi e delle forme tassativamente previste. La revoca può avere per oggetto tutto ciò che è contenuto nel testamento, sia disposizioni patrimoniali che non patrimoniali (per queste ultime esistono però delle eccezioni, una delle quali riguarda il riconoscimento di un figlio naturale). La revoca è a sua volta revocabile e, dal momento che si tratta di un atto personale, non è consentita né la rappresentanza né l’ambasceria. La dottrina distingue tre casi di revoca testamentaria: la revoca espressa (mediante nuovo testamento o mediante atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni), la revoca tacita (testamento posteriore, distruzione del testamento olografo, ritiro del testamento segreto o alienazione o trasformazione delle cose legate) e la revoca legale per sopravvenienza di figli.
Bisogna infine sottolineare che il testatore può sostituire l’erede istituito da altra persona, nel caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità. Questa soluzione può essere distinta in:
plurima (quando il testatore designa più sostituti all’istituito);
reciproca (quando la sostituzione opera a favore dei coeredi);
parziale (quando il chiamato in sostituzione gode di un diritto minore rispetto all’istituito).
Reversibilità Pensione
Reversibilità della Pensione :
Le prestazioni pensionistiche si inseriscono nel quadro generale della previdenza sociale e sono costituite da quattro erogazioni fondamentali:
la pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi;
la pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti;
la pensione di anzianità;
la pensione ai superstiti.
Quest’ultima prestazione previdenziale è quella che interessa per la trattazione dell’argomento in esame. La pensione ai superstiti può rivestire due forme: indiretta e di reversibilità.
Quest’ultima spetta al defunto il quale fosse già titolare di pensione diretta (vecchiaia, inabilità, anzianità). Essa spetta, altresì, al coniuge separato e divorziato che ha diritto a tale pensione purchè ricorrano le seguenti condizioni: a) sia titolare di assegno di divorzio; b) non si sia risposato; c) l’ex coniuge abbia iniziato l’assicurazione presso l’INPS prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La legge prevede (L.74/87), inoltre, che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione anche se il defunto si sia risposato e sia in vita il nuovo coniuge. In questo caso, però, l’INPS non paga automaticamente la pensione ma deve attendere una specifica sentenza del tribunale che divida la pensione tra i due interessati (coniuge ed ex coniuge) in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno.
Info: 091.616.14.04 – 333.23.23.849 H 24
Non esitate a contattarci per ogni tipo di esigenza o domanda.